Un gruppo di medici ha chiesto il risarcimento danni per la mancata e tardiva attuazione delle direttive europee sulle borse di studio durante i corsi di specializzazione. La Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, ha quantificato l'indennizzo applicando i parametri della Legge n. 370/1999 anziché quelli più favorevoli del D.Lgs. n. 257/1991. I medici hanno impugnato la decisione sostenendo la violazione del giudicato interno e chiedendo un rinvio alla Corte di Giustizia UE. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice di rinvio è strettamente vincolato al principio di diritto precedentemente stabilito dalla stessa Cassazione. Di conseguenza, il risarcimento medici specializzandi deve essere calcolato secondo i criteri ministeriali ridotti e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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