Una società edile esegue lavori di ristrutturazione accedendo al fondo dei vicini, danneggiando un muro comune e riducendo lo spessore delle pareti. I proprietari confinanti chiedono il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni, compreso il danno non patrimoniale per la lesione della privacy e della proprietà. La Corte d'Appello esclude il danno non patrimoniale. La Cassazione conferma questa decisione, stabilendo che la lesione della proprietà o della privacy immobiliare non genera automaticamente un danno non patrimoniale risarcibile, a meno che non vi sia una grave lesione di diritti inviolabili della persona che superi la normale tollerabilità. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso dei proprietari limitatamente all'omessa pronuncia sul rimborso delle spese stragiudiziali sostenute prima della causa, rinviando alla Corte d'Appello per questa specifica decisione.
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