Il Concessionario della Riscossione ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della Contribuente. La controversia originaria riguardava alcune ingiunzioni di pagamento per la tassa automobilistica, successivamente annullate in autotutela dal Concessionario stesso. Questo annullamento era avvenuto durante la procedura di mediazione tributaria, portando alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La Corte di Cassazione, ritenendo indispensabile esaminare i documenti dei precedenti gradi di giudizio, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questo provvedimento, i giudici hanno rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito, rimandando la decisione finale sulla ripartizione delle spese processuali.
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