Tre soggetti avevano impugnato in Cassazione un provvedimento sanzionatorio emesso da un'autorità di vigilanza bancaria. Durante il giudizio, hanno presentato una rinuncia al ricorso, che è stata accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato l'estinzione del processo. Il punto chiave della decisione è che, in caso di rinuncia ricorso cassazione, non si applica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché tale misura è prevista solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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