Una società pubblica aveva impugnato in Cassazione una sentenza della Corte d'Appello favorevole a una lavoratrice. Prima dell'udienza, la società ha presentato un atto di rinuncia ricorso cassazione, che è stato formalmente accettato dalla lavoratrice. La Corte di Cassazione, prendendo atto dell'accordo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La sentenza chiarisce che, in caso di rinuncia accettata, non vi è luogo a provvedere sulle spese legali e non si applica il raddoppio del contributo unificato, misura prevista solo per i casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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