Un istituto di credito ha proposto ricorso in Cassazione contro la procedura fallimentare di una società per contestare una revocatoria fallimentare. Prima della decisione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. L'istituto di credito ha quindi presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite. Inoltre, i giudici hanno stabilito che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione tributaria colpisce infatti solo il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione, e non può essere estesa per analogia a chi decide di estinguere pacificamente la controversia.
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