Un dipendente pubblico impugna la decisione della Corte d'Appello che aveva respinto la sua richiesta di trasferimento per mobilità. Successivamente, prima dell'udienza di discussione, il lavoratore presenta una formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente firmata e notificata all'amministrazione. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio. I giudici chiariscono che la rinuncia è un atto unilaterale non accettizio, che non richiede l'approvazione della controparte per essere efficace. Di conseguenza, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti. Inoltre, la Corte esclude l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, e non quando il processo si estingue per rinuncia.
Continua »