Una contribuente, titolare di una ditta individuale nel settore tessile, ha impugnato un avviso di accertamento basato su metodo analitico-induttivo per l'anno 2006, contestando l'inattendibilità della contabilità rilevata dall'ufficio. Dopo una sentenza d'appello favorevole all'Agenzia delle Entrate, la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio, la parte ha scelto di aderire alla definizione agevolata prevista dalla normativa vigente, provvedendo al pagamento del debito tributario. A seguito del deposito dell'atto di rinuncia al ricorso e della prova del versamento, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che in tali casi non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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