Un imputato, condannato dalla Corte di Appello, ricorre in Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Successivamente, la stessa Corte di Appello corregge il proprio errore materiale, concedendo il beneficio. Di conseguenza, l'imputato presenta una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile ma, in modo significativo, non condanna l'imputato al pagamento delle spese, poiché la rinuncia è stata giustificata da una causa a lui non imputabile.
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