Una società sportiva ha impugnato un avviso di accertamento IMU emesso da un Comune. Dopo i primi gradi di giudizio, la controversia è giunta in Cassazione. Nelle more del processo, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per definire la lite. Di conseguenza, la società ha depositato formale rinuncia agli atti, accettata dal Comune. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio tributario, disponendo la compensazione delle spese di lite. I giudici hanno inoltre chiarito che, in caso di estinzione per rinuncia concordata, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo le impugnazioni pretestuose o dilatorie, e non le ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per accordo tra le parti.
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