Una lavoratrice ha richiesto l'ammissione al passivo di un ente pubblico in liquidazione per ottenere oltre diecimila euro di incentivi non percepiti. Il Tribunale ha respinto la domanda, accogliendo l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'ente. La lavoratrice ha quindi proposto impugnazione di legittimità. Nelle more del procedimento, la stessa ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, precisando che la rinuncia produce effetti anche senza l'accettazione della controparte. Tuttavia, per il principio di causalità, i giudici hanno condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'ente, escludendo invece l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
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