Un contratto di locazione stipulato prima della L. 431/1998 con un canone superiore all'equo canone, se rinnovato tacitamente dopo l'entrata in vigore della nuova legge, non sana la nullità originaria. La Cassazione ha confermato questo principio, stabilendo che l'inquilino ha diritto alla restituzione canoni di locazione pagati in eccesso per tutta la durata del rapporto. L'inerzia dei proprietari, che non hanno dato disdetta per stipulare un nuovo contratto, fa sì che le vecchie regole, inclusa la nullità del canone 'ultralegale', continuino ad applicarsi. La Corte ha quindi respinto i ricorsi dei proprietari, confermando la loro condanna a rimborsare l'inquilino.
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