Un contribuente ha presentato un ricorso contro diversi avvisi di intimazione oltre i termini di legge. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la tardività del ricorso ne determina l'inammissibilità. La Corte ha chiarito che l'omessa indicazione, nell'atto, dei termini e delle modalità per l'impugnazione non sospende il decorso dei termini né costituisce, da sola, una causa sufficiente per la rimessione in termini, specialmente in assenza di una richiesta tempestiva e della prova di un impedimento assoluto.
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