La Corte di Cassazione chiarisce la competenza del giudice dell'esecuzione in casi di richiesta di rimessione in termini subordinata all'accertamento dell'invalidità del titolo esecutivo. Un imputato, venuto a conoscenza di una condanna solo in fase esecutiva, ha contestato la validità della sentenza per omessa notifica. La Corte ha stabilito che, in tali circostanze, la competenza a decidere sia sulla validità del titolo sia sulla conseguente rimessione in termini spetta al giudice dell'esecuzione, che in questo caso coincide con la stessa Corte d'appello che ha emesso la sentenza.
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