Una società di distribuzione ha impugnato un avviso di accertamento relativo a indebite deduzioni Ires, Irap e Iva. Dopo aver perso in primo grado, la contribuente ha presentato appello con oltre tre anni di ritardo, beneficiando di una rimessione in termini concessa erroneamente dallo stesso giudice di primo grado a causa della mancata comunicazione del deposito della sentenza. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la tardività dell'impugnazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ufficio, stabilendo che la rimessione in termini non può essere concessa per la semplice mancata comunicazione della cancelleria, poiché il difensore ha l'onere di monitorare l'esito del giudizio. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio, rendendo definitivo il rigetto originario.
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