Una società contribuente riceve la notifica di un ricorso per cassazione dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo PEC del suo precedente avvocato, nel frattempo deceduto. La società sostiene che la notifica sia legalmente inesistente. La Corte di Cassazione interviene per chiarire il confine tra notifica nulla e inesistente. Stabilisce che, sebbene viziata, la notifica a un indirizzo ancora presente nei pubblici registri non è inesistente, ma solo nulla. La nullità, a differenza dell'inesistenza, può essere sanata. Di conseguenza, la Corte ha concesso all'Agenzia delle Entrate un nuovo termine per notificare correttamente l'atto, salvando così il ricorso dal rigetto per un vizio di forma.
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