Un Lavoratore, imputato per estorsione, ha chiesto la rimessione del processo penale dal Tribunale di Chieti ad un'altra sede, sostenendo di essere malvisto da alcuni magistrati locali. La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile e infondata. L'inammissibilità è derivata dalla mancata notifica della richiesta alle altre parti del processo. Inoltre, la richiesta era infondata perché la percezione di essere "malvisto" non costituisce una "grave situazione locale" oggettiva e concreta, necessaria per la rimessione del processo penale. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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