L'Imputato ha presentato istanza di rimessione del processo verso un'altra sede giudiziaria, lamentando fondati dubbi sull'imparzialità del magistrato giudicante. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'istanza inammissibile e manifestamente infondata. Sotto il profilo formale, il richiedente non ha notificato l'atto alle altre parti processuali entro il termine perentorio di sette giorni dal deposito in cancelleria. Sotto il profilo sostanziale, la richiesta conteneva solo generici sospetti e illazioni, senza dimostrare alcun fatto concreto capace di turbare la serenità ambientale o l'imparzialità del tribunale. Tale carenza probatoria impedisce qualsiasi deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Di conseguenza, i giudici hanno respinto la domanda e condannato l'istante al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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