La Corte di Cassazione ha affrontato una controversia tra un istituto bancario e una società in liquidazione riguardante l'imputazione dei pagamenti su un conto corrente affidato. Il cuore della disputa risiede nell'**Onere della prova** relativo alla natura delle rimesse effettuate dal cliente. Mentre il giudice d'appello aveva addossato alla banca l'onere di provare il limite del fido, la Suprema Corte ha ribaltato tale impostazione. È infatti il correntista, che agisce per la ripetizione di somme indebitamente pagate a titolo di interessi, a dover dimostrare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche il suo esatto limite quantitativo. Solo così è possibile qualificare i versamenti come ripristinatori della provvista, escludendo l'applicazione dell'art. 1194 c.c. che prevede l'imputazione prioritaria agli interessi rispetto al capitale.
Continua »