La Corte di Cassazione ha stabilito che il rimborso spese trasferta, erogato a un dipendente per i viaggi quotidiani verso una sede di lavoro temporanea, non costituisce reddito imponibile. L'ordinanza chiarisce che sia i rimborsi analitici sia quelli forfettari, come l'indennità chilometrica, hanno una natura puramente risarcitoria, volta a compensare i costi sostenuti dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro, e pertanto sono fiscalmente irrilevanti.
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