Un'azienda ha richiesto la restituzione di tasse versate in eccesso. L'Amministrazione Finanziaria ha risposto con un rimborso parziale. La società, ritenendo che la parte non rimborsata costituisse un 'silenzio-rifiuto', ha impugnato l'atto oltre i termini ordinari. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il provvedimento di rimborso parziale imposte non è un silenzio, ma un vero e proprio rigetto espresso per la somma non concessa. Di conseguenza, deve essere contestato entro il breve termine di decadenza di 60 giorni, pena l'inammissibilità del ricorso. L'azienda ha perso la causa per aver agito troppo tardi.
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