Una società cooperativa ha richiesto alla Regione il rimborso IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione) versata per gli anni dal 2018 al 2020, ritenendo il tributo incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia Tributaria ha parzialmente accolto la richiesta. La Regione ha fatto ricorso in Cassazione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Regione, stabilendo che la legittimazione passiva esclusiva per le controversie sul rimborso IRBA spetta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e non alla Regione. Quest'ultima, infatti, svolge un ruolo di mera tesoreria, mentre la gestione e l'accertamento del tributo erariale rimangono in capo all'amministrazione statale. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato definitivamente la domanda di rimborso proposta dalla cooperativa contro la Regione.
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