La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31987/2023, ha stabilito che l'esenzione dalle accise sul carburante per le unità da diporto dipende dal loro effettivo utilizzo commerciale. La controversia nasceva dal rifornimento di uno yacht che, secondo l'Amministrazione Finanziaria, non rispettava le condizioni per l'esenzione previste per il diporto privato (partenza entro 8 ore verso un porto extra-UE). La Corte ha rigettato il ricorso dell'amministrazione, confermando che la normativa restrittiva si applica solo al diporto puramente ricreativo e non a quello commerciale. È quindi l'uso concreto del mezzo, e non la sua qualifica formale, a determinare il diritto all'esenzione accise carburante, ponendo a carico del contribuente l'onere di provare tale utilizzo.
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