La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito che il rimborso spese non documentabili per le trasferte è escluso dalla base imponibile previdenziale solo se le spese, pur senza ricevuta, sono elencate in modo analitico. Il caso riguardava la contestazione da parte degli enti previdenziali a una società per aver erogato tali rimborsi senza assoggettarli a contribuzione. La Corte ha chiarito che la legge richiede una specificazione dettagliata delle spese per giustificarne l'esclusione, annullando la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente il solo rispetto del limite di spesa giornaliero.
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