La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10427/2025, ha stabilito che il rimborso spese medici convenzionati per gli spostamenti dal proprio comune di residenza agli ambulatori esterni costituisce reddito da lavoro e, pertanto, è soggetto a tassazione IRPEF. La Corte ha chiarito che tale rimborso non rientra nella categoria delle indennità di trasferta, esenti da imposte, ma rappresenta una componente della retribuzione secondo il principio di onnicomprensività. Questa decisione ribalta un precedente orientamento giurisprudenziale e respinge la richiesta di rimborso fiscale avanzata da un medico.
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