Un medico ha continuato a svolgere l'incarico di responsabile di branca dopo la sua scadenza formale, basandosi su una presunta proroga. La Corte di Cassazione ha negato il suo diritto al compenso, stabilendo che in assenza di una previsione normativa o contrattuale, il rinnovo tacito incarico non è applicabile ai rapporti di lavoro autonomo con la pubblica amministrazione. La prestazione di fatto, in questo contesto, non genera il diritto alla retribuzione, poiché la tutela specifica è riservata solo al lavoro subordinato.
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