La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Ricorrente, condannato per il furto di un telefono cellulare. Il difensore contestava l'esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sostenendo che i precedenti penali considerati dai giudici appartenessero a un altro soggetto a causa di un presunto errore nei codici identificativi. La Suprema Corte ha chiarito che le diverse sigle presenti nel casellario centrale di identità si riferivano a singole operazioni di rilievo dattiloscopico eseguite nel tempo, tutte riconducibili in modo univoco allo stesso imputato tramite il suo codice identificativo generale. Di conseguenza, i precedenti penali sono stati correttamente attribuiti, escludendo l'applicazione del beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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