Un soggetto condannato per reati fiscali si è visto negare la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità dalla Corte d'Appello, nonostante un accordo sulla riduzione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il giudice ha piena discrezionalità nel valutare l'idoneità della pena sostitutiva. In questo caso, i precedenti penali e la pluralità dei reati sono stati ritenuti ostativi alla concessione della misura, in quanto non idonea a garantire la rieducazione del condannato e a prevenire la recidiva.
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