La Corte di Cassazione ha stabilito che l'acquirente di un'auto, estraneo e in buona fede rispetto alla frode IVA commessa dal venditore, non può subire il sequestro veicolo, né dei relativi documenti di circolazione. La sentenza chiarisce che la targa e il libretto, ottenuti tramite false dichiarazioni, sono considerati 'prodotto' del reato e non beni intrinsecamente illeciti. Pertanto, prevale la tutela del terzo acquirente, e la confisca non è applicabile, potendo la situazione essere sanata tramite la regolarizzazione fiscale.
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