La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto sottoposto al regime 41-bis dal 1996 per reati di mafia. L'uomo contestava la proroga biennale del regime speciale, sollevando questioni di irretroattività delle norme, violazione di legge e incostituzionalità. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la legittimità del provvedimento. Ha chiarito che le modifiche normative in materia penitenziaria non hanno natura sanzionatoria e seguono il principio 'tempus regit actum'. Inoltre, ha ribadito la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità del regime 41-bis e ha precisato che l'accesso alla giustizia riparativa non è precluso in assoluto, ma richiede la prova di un effettivo distacco dall'ambiente criminale, che nel caso di specie non era stata fornita.
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