Un individuo, condannato per truffa in concorso, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'invalidità della querela, poiché presentata da un soggetto diverso da chi aveva subito il danno patrimoniale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo un principio fondamentale: la persona offesa nella truffa è sia il soggetto che viene materialmente ingannato, sia colui che subisce la perdita economica. Di conseguenza, entrambi sono legittimati a sporgere querela, confermando la validità del procedimento e la condanna dell'imputato.
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