Ricorso inammissibile: la Cassazione sui limiti dei motivi di impugnazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46131 del 2023, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una misura di prevenzione della sorveglianza speciale, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità. Questo caso evidenzia come, nei procedimenti di prevenzione, i motivi di ricorso debbano essere circoscritti alla sola violazione di legge, senza poter entrare nel merito della valutazione dei fatti compiuta dai giudici precedenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un decreto del Tribunale con cui veniva applicata a un soggetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tale decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’interessato, ritenendo ingiusto il provvedimento, proponeva ricorso per cassazione affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due argomentazioni principali:
- Vizio Procedurale: Si lamentava la nullità del decreto della Corte d’Appello, sostenendo che quest’ultima avesse disposto la trattazione scritta del procedimento in violazione delle norme emergenziali allora vigenti. A suo dire, la procedura corretta avrebbe dovuto prevedere una discussione orale.
- Vizio di Motivazione e Violazione di Legge: Il secondo motivo criticava la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente. Si sosteneva che tale prognosi fosse frutto di una lettura superficiale degli atti, di un’ipervalutazione di precedenti penali risalenti e di scarso rilievo, e di una mancata considerazione dell’effetto risocializzante dell’attività lavorativa intrapresa. In sostanza, si contestava la logicità e la completezza della motivazione del provvedimento.
Analisi del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, analizzando e respingendo entrambi i motivi proposti.
Sulla Procedura di Trattazione Scritta
In merito al primo motivo, la Corte ha chiarito che il ricorrente aveva invocato una norma (art. 23 del D.L. 149/2020) che al momento dell’udienza era già stata abrogata. La disciplina applicabile pro tempore era invece quella dell’art. 23-bis del D.L. 137/2020, la quale prevedeva che la Corte d’Appello procedesse in camera di consiglio senza l’intervento delle parti, a meno che queste non avessero formulato un’espressa richiesta di discussione orale entro un termine perentorio. Poiché tale richiesta non era stata presentata, la procedura scritta era da considerarsi pienamente legittima.
Sui Limiti del Ricorso in Cassazione per le Misure di Prevenzione
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Ciò esclude la possibilità di denunciare vizi come l’illogicità manifesta della motivazione o il travisamento della prova, a meno che tali vizi non si traducano in una motivazione inesistente o meramente apparente, che di per sé costituisce una violazione di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la Corte d’Appello aveva ampiamente e coerentemente ricostruito la pericolosità sociale del ricorrente. Questa valutazione si fondava sulla continua e ingravescente progressione in attività illecite, come dimostrato dall’applicazione di misure cautelari per delitti in materia di armi e stupefacenti. I giudici di merito avevano considerato gli argomenti difensivi (come il tempo trascorso e il mancato riconoscimento della gravità indiziaria per un’ipotesi associativa), ma li avevano ritenuti recessivi rispetto al quadro complessivo. Le censure del ricorrente, secondo la Cassazione, non facevano altro che reiterare argomentazioni già disattese e miravano a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali, un’operazione non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato come un tentativo di riesame del merito, mascherato da doglianze sulla motivazione.
Conclusioni
La sentenza in esame conferma la rigorosità con cui la Corte di Cassazione valuta l’ammissibilità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione. Le parti che intendono impugnare tali provvedimenti devono formulare i loro motivi in termini di chiara e specifica violazione di legge. Contestazioni che si risolvono in una critica alla valutazione dei fatti o alla logicità delle conclusioni dei giudici di merito, senza sfociare in una motivazione inesistente, sono destinate a essere dichiarate inammissibili. Questo approccio garantisce che la Corte di Cassazione mantenga il suo ruolo di giudice di legittimità, senza trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. Il primo motivo si basava su una norma abrogata, mentre il secondo tentava di ottenere un riesame dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità dove il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione della pericolosità sociale in una misura di prevenzione?
Sì, ma solo per violazione di legge. Non si possono denunciare vizi come l’illogicità manifesta della motivazione o il travisamento della prova, a meno che questi non siano così gravi da rendere la motivazione totalmente assente o meramente apparente, configurando così una violazione di legge.
La procedura di trattazione scritta in appello era legittima nel caso di specie?
Sì, era legittima. La Corte ha applicato correttamente la normativa vigente al momento dell’udienza (art. 23-bis, D.L. n. 137/2020), la quale prevedeva la trattazione scritta a meno di una specifica e tempestiva richiesta di discussione orale da parte delle parti, richiesta che in questo caso non è stata presentata.