Un conducente veniva condannato dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza grave, con la pena detentiva convertita in sanzione pecuniaria. A seguito dell'impugnazione, qualificata dalla Corte di Appello come ricorso per cassazione e trasmessa ai giudici di legittimità, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha presentato formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proprio a causa della rinuncia, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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