La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo un patteggiamento per maltrattamenti, lamentava la mancata applicazione di una pena sostitutiva. La Corte chiarisce che tale motivo non rientra tra quelli consentiti dalla legge per impugnare un patteggiamento e che la pena sostitutiva patteggiamento deve essere oggetto di uno specifico accordo tra le parti, non potendo essere disposta d'ufficio dal giudice.
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