La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della riduzione unilaterale dei compensi medici da parte di un'Azienda Sanitaria Locale. L'ASL aveva tagliato le retribuzioni di un medico di medicina generale, giustificando l'azione con le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e il piano di rientro regionale. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che i compensi stabiliti dagli accordi di contrattazione collettiva, sia nazionali che regionali, non possono essere modificati unilateralmente dall'ente. Il rapporto con i medici convenzionati si basa sulla parità tra le parti, non su un potere autoritativo dell'ASL. La decisione tutela i medici e rafforza il principio della vincolatività degli accordi collettivi, impedendo la riduzione unilaterale compensi medici.
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