La controversia riguarda i compensi dei medici convenzionati del servizio sanitario. L'Azienda Sanitaria Locale ha tagliato unilateralmente alcune voci retributive per rispettare il piano di rientro regionale dal deficit sanitario. Parallelamente, un Medico ha richiesto l'indennità di rischio prevista dall'accordo regionale per la continuità assistenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Da un lato, l'ente pubblico non può ridurre autonomamente le spettanze economiche contrattate a livello collettivo, anche in presenza di disavanzi di bilancio. Dall'altro lato, la contrattazione regionale non può introdurre un'indennità oraria di rischio generalizzata per tutte le guardie mediche se mancano specifiche condizioni di disagio previste dall'accordo nazionale. L'accordo decentrato non può violare la gerarchia contrattuale.
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