Un Comune ha notificato a un contribuente un avviso di accertamento per recuperare una maggiore imposta municipale relativa al 2012, applicando retroattivamente un nuovo valore fiscale dell'immobile. Il contribuente ha impugnato l'atto dimostrando che la variazione di stima, concordata con l'Ufficio finanziario, produceva effetti solo a partire dal 2016. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato la pretesa fiscale dell'ente locale proprio in ragione di tale efficacia temporale successiva. Il Comune ha proposto ricorso per Cassazione omettendo di contestare questa autonoma motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente locale, confermando l'annullamento dell'avviso e chiarendo il corretto legame tra rendita catastale e IMU.
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