L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'Azienda l'indebito utilizzo di un credito IVA in compensazione, senza la garanzia richiesta. L'Agenzia ha emesso un atto di recupero crediti d'imposta oltre il termine di quattro anni, ma entro quello di otto anni. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto l'Agenzia decaduta, distinguendo tra crediti "inesistenti" e "non spettanti" e applicando il termine più breve. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che questa distinzione non ha fondamento giuridico per i termini di recupero. Ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che il termine per il recupero crediti d'imposta è sempre di otto anni, indipendentemente dalla natura "inesistente" o "non spettante" del credito.
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