La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19420/2025, ha stabilito che la riduzione pena di un sesto, prevista per chi non impugna la sentenza di condanna, non si estende alle pene relative a reati già giudicati con sentenze definitive e unificati solo quoad poenam tramite il vincolo della continuazione. Il beneficio premiale, avente una ratio deflattiva, si applica esclusivamente alla pena inflitta per i reati definiti con la sentenza non impugnata, poiché solo per questi si realizza un effettivo risparmio processuale.
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