Riduzione Pena: la Cassazione Nega il Beneficio a Chi ha Già Fatto Appello
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 28604 del 2024, affronta una questione cruciale sorta con l’introduzione della Riforma Cartabia: l’applicabilità della nuova riduzione pena per chi non impugna la sentenza di primo grado. La Corte ha chiarito che tale beneficio non può essere concesso a chi aveva già proposto appello prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, cristallizzando il principio del tempus regit actum.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine dalla condanna in primo grado di due imputati per reati diversi. Uno di essi, condannato a 20 anni di reclusione per omicidio e altri reati, proponeva appello. L’altro imputato, invece, raggiungeva un accordo sulla pena in appello (c.d. concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.), con conseguente rideterminazione della sanzione. Entrambi decidevano poi di ricorrere per Cassazione, ma con motivazioni distinte. Il primo lamentava la mancata applicazione della nuova norma premiale della Riforma Cartabia, che prevede uno sconto di un sesto della pena per chi accetta la sentenza di primo grado senza impugnarla. Il secondo, invece, contestava la misura della pena concordata.
La Questione sulla Riduzione Pena e la Riforma Cartabia
Il fulcro del primo ricorso verteva sull’articolo 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia). Questa norma premia con un’ulteriore riduzione pena l’imputato che, non proponendo impugnazione, contribuisce alla rapida definizione del processo. Il ricorrente sosteneva che, poiché la norma era entrata in vigore dopo la scadenza del suo termine per appellare, avrebbe dovuto comunque beneficiarne, magari tramite una restituzione nel termine per rinunciare all’appello. In sostanza, chiedeva di applicare retroattivamente una norma più favorevole.
Il Ricorso Basato sul Concordato in Appello
Il secondo ricorrente, invece, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale in appello per la rideterminazione della sua pena e aver rinunciato agli altri motivi, si rivolgeva alla Cassazione dolendosi dell’eccessività della sanzione concordata. Il suo ricorso metteva in discussione la validità e l’equità di una pena che lui stesso aveva contribuito a definire tramite il patteggiamento in appello.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, fornendo importanti chiarimenti su entrambi i fronti.
Il Principio “Tempus Regit Actum”
Per quanto riguarda la richiesta di riduzione pena, la Cassazione ha rigettato completamente la tesi del ricorrente. I giudici hanno spiegato che il beneficio è legato a una scelta processuale precisa: la mancata proposizione dell’impugnazione. Si tratta di un incentivo per evitare i gradi successivi di giudizio. La proposizione dell’appello è un atto processuale che si è già perfezionato e consumato secondo le leggi vigenti in quel momento (tempus regit actum). La nuova norma non può “resuscitare” una scelta ormai preclusa. La Corte ha sottolineato che la scelta consapevole di non impugnare, premiata dalla norma, può essere fatta solo da chi, al momento dell’entrata in vigore della riforma, aveva ancora la possibilità di farlo. Proporre appello e poi rinunciarvi non è la stessa cosa che non proporlo affatto. Di conseguenza, nessuna retroattività può essere invocata.
I Limiti dell’Impugnazione del Concordato in Appello
Sul secondo ricorso, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la sentenza che accoglie un concordato in appello è ricorribile in Cassazione solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti, la mancanza del consenso del PM, o l’applicazione di una pena illegale o diversa da quella pattuita. Non è possibile, invece, rimettere in discussione nel merito la congruità della pena concordata. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia espressamente agli altri motivi di appello, e tale rinuncia ha un effetto preclusivo che non può essere aggirato con un ricorso per Cassazione.
Le conclusioni
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha tracciato una linea netta sull’applicazione temporale dei benefici processuali introdotti dalla Riforma Cartabia. La riduzione pena per mancata impugnazione non è un diritto che si applica retroattivamente, ma un premio per una scelta processuale specifica, governata dalla legge in vigore al momento in cui tale scelta deve essere compiuta. Inoltre, viene confermata la natura quasi definitiva dell’accordo sulla pena in appello, che limita drasticamente le possibilità di un successivo controllo di legittimità, responsabilizzando le parti nella fase della negoziazione.
La riduzione di pena di un sesto prevista dalla Riforma Cartabia (art. 442 c.p.p.) si applica a chi aveva già presentato appello prima della sua entrata in vigore?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il beneficio si applica solo a chi, al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, poteva ancora scegliere se impugnare o meno. Chi ha già proposto appello ha compiuto un atto processuale regolato dalla legge precedente, che non può essere modificato per ottenere un beneficio successivo.
È possibile rinunciare all’appello già presentato per ottenere lo sconto di pena previsto per la mancata impugnazione?
No. Secondo la sentenza, la rinuncia all’impugnazione non è equiparabile alla mancata proposizione dell’impugnazione. Il beneficio premia l’atto di non avviare la fase di secondo grado, non quello di interromperla una volta iniziata.
Quali sono i limiti per ricorrere in Cassazione contro una sentenza che recepisce un accordo sulla pena in appello (concordato)?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi molto specifici, quali la formazione della volontà delle parti, il consenso del Procuratore Generale, o se la pena applicata è illegale o diversa da quella concordata. Non è possibile contestare la congruità o la misura della pena che è stata oggetto dell’accordo.