L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso contro una società, che aveva ottenuto l'annullamento di un avviso di accertamento in appello. La società aveva invocato la violazione del contraddittorio tributario, sostenendo il mancato rispetto del termine di 60 giorni per le osservazioni. La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di 60 giorni si applica solo agli accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente, non alla consegna successiva di documenti in ufficio. Tuttavia, per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio tributario invalida l'atto se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza e rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale per una nuova valutazione.
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