Un Lavoratore, condannato in appello per reati, ha presentato ricorso in Cassazione. Egli contestava la motivazione della condanna, l'elemento soggettivo dei reati, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione del vincolo della continuazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. Ha ritenuto le contestazioni sui fatti come doglianze non ammissibili in sede di legittimità. Ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche e della continuazione, giudicando adeguata la motivazione della Corte d'Appello. Il Lavoratore ha perso e dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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