Un'azienda turistica, colpita da interdittiva antimafia, ottiene l'ammissione al controllo giudiziario per continuare l'attività. Durante la misura, tuttavia, stipula un contratto di commercializzazione esclusiva di nove anni con un'altra società inattiva, riconducibile agli stessi proprietari. Il Tribunale revoca la misura e dispone la più severa amministrazione giudiziaria, ritenendo l'accordo un tentativo di eludere la vigilanza. La Corte di Cassazione conferma la decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. I giudici chiariscono che il controllo giudiziario impone il divieto di mutare l'assetto aziendale senza autorizzazione. Il trasferimento della gestione a una società priva di struttura autonoma costituisce una violazione delle prescrizioni e giustifica la revoca della misura di favore.
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