L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una società commerciale, poi fallita, rideterminando i ricavi e richiedendo maggiori imposte per IVA, IRPEG e IRAP relative all'anno 1998. Dopo varie fasi processuali, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della curatela fallimentare, annullando l'atto impositivo dell'Ufficio. L'amministrazione finanziaria ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando la violazione dei criteri di ricostruzione del reddito. I giudici supremi hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione tributario. L'ente impositore ha infatti richiesto una nuova valutazione dei fatti storici già esaminati, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese legali.
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