Una vicenda legata al deposito di un'imbarcazione e al pagamento delle relative spese ha visto contrapposti un gestore di darsena, una società nautica e la curatela di un fallimento. La Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità della società nautica, addossando il debito al fallimento e riconoscendo il diritto di ritenzione del bene. Il fallimento ha impugnato la decisione proponendo prima revocazione e poi impugnazione davanti alla Suprema Corte. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione tardivo, poiché notificato ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge. Il presunto provvedimento provvisorio di sospensione dei termini non è stato confermato, rendendo definitiva la tardività. L'inammissibilità ha travolto anche l'impugnazione incidentale della società, condannando il fallimento al pagamento delle spese di lite.
Continua »