La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro una misura di prevenzione di sorveglianza speciale. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è consentito solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione, a meno che questa non sia totalmente assente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata, basandosi su una valutazione della pericolosità sociale attuale della ricorrente, desunta da una serie di illeciti fiscali e fallimentari commessi con continuità nel tempo.
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