La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21891/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento. L'appello era stato presentato contro una sentenza di applicazione della pena per tentata rapina, danneggiamento e resistenza, lamentando la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento. La Corte ha ribadito che, in base all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale motivo di ricorso non è consentito per le sentenze di patteggiamento.
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