La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5213/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato per motivi non più consentiti dalla legge dopo la Riforma Cartabia. L'impugnazione era basata sulla presunta omissione del vaglio preliminare ex art. 129 c.p.p., ma la Corte ha ribadito che, ai sensi del nuovo art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi di ricorso sono tassativi e limitati a vizi della volontà, errore di qualificazione giuridica, illegalità della pena o difetto di correlazione. La decisione sottolinea il notevole restringimento delle possibilità di impugnare una sentenza di applicazione della pena.
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