La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 228/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da due imputati. La Suprema Corte ha ribadito che l'impugnazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta è consentita solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la mancata verifica delle cause di proscioglimento. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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