La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 814/2024, ha ribadito i severi limiti per l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento. Un ricorso patteggiamento è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi, come l'eccessività della pena e vizi di motivazione generici, che non rientrano nelle ipotesi tassative previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha chiarito che la censura di erronea qualificazione giuridica deve riguardare un errore manifesto e non può essere generica.
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